Entra in vigore la Riforma dello Stato Patrimoniale: in Gazzetta Ufficiale il Decreto che stabilisce le nuove modalità.
Sulla Gazzetta Ufficiale è stato infatti pubblicato il tredicesimo correttivo dell’armonizzazione, il D.M. 1° settembre 2021, con il quale entra in vigore la riforma dello stato patrimoniale.
Ricordiamo che con il decreto legislativo n. 118 del 2011 è stato ridefinito l’ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali, al fine di realizzare una omogeneità effettiva dei bilanci e dei rendiconti ed estendere la contabilità patrimoniale a tutti gli enti, migliorando in tal modo la complessiva qualità dei conti pubblici e concorrendo positivamente al percorso di risanamento della finanza territoriale.
Dopo una fase di sperimentazione, la nuova contabilità risulta applicata agli enti territoriali a decorrere dal 2015, venendo poi estesa a tutte le autonomie speciali nel corso del 2016.
Scopriamo, secondo il nuovo Decreto, quali saranno le nuove sezioni che comporranno d’ora in poi, in particolare, il patrimonio netto.
Il Decreto è entrato in vigore il 16 settembre 2021 e gli aggiornamenti, generalmente applicati a decorrere dal bilancio 2021, riguardano:
In estrema sintesi, a partire dal rendiconto 2021, il patrimonio netto sarà articolato in cinque sezioni:
Il fondo di dotazione rappresenterà la parte indisponibile del patrimonio netto e non potrà più assumere valore negativo, ma solo valore positivo o pari a zero. Infine, se necessario, l’ente potrà incrementarne il valore con una delibera.
A questo link potete consultare il testo completo del Decreto.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it